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  NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

 

  La richiesta di un intervento legislativo in merito alla certificazione linguistica trova il proprio fondamento, oltre che su necessità concrete e, si ritiene, incontrovertibili, anche su documenti / raccomandazioni UE e su alcuni precedenti giuridici:

  • a livello europeo:
  1. la "Dichiarazione solenne sull’Unione europea firmata dai dieci capi di stato e di governo a Stoccarda il 19 giugno 1983": "...i capi di stato o di governo convengono di promuovere, incoraggiare o agevolare....il potenziamento dell’insegnamento delle lingue degli stati membri della Comunità";
  2. le "Conclusioni del consiglio dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio del 4 giugno 1984: "La conoscenza delle lingue straniere è l’elemento chiave della costruzione europea", punto 5: "Gli stati membri convengono di promuovere tutte le misure appropriate perché il maggior numero di allievi acquisisca, prima della conclusione della scuola dell’obbligo, una conoscenza pratica di due lingue oltre a quella materna...";
  3. il Libro verde sulla dimensione europea dell’istruzione: "La Commissione delle Comunità Europee....raccomanda un’azione imperniata sulle scuole" al fine, tra l’altro dello "sviluppo dell’insegnamento delle lingue" - COM (93) 457;
  4. la risoluzione del Consiglio d’Europa del 31 marzo 1995;
  5. il Libro bianco sull’istruzione e la formazione - Quarto obiettivo generale: padroneggiare tre lingue comunitarie - COM (95) 590

 

  • a livello di accordi internazionali:
  1. protocollo di collaborazione Friuli-Venezia Giulia – Carinzia del 14 dicembre 2001, in particolare l’art. IV "Collaborazione Interregionale", nel quale si legge:

"…la Collaborazione Interregionale… consiste… in una comune azione di iniziativa… (punto h) formazione, con particolare riguardo all’apprendimento della lingua della regione contermine e nel favorire i progetti di scambio studentesco; e (punto i) "cultura, promuovendo i contatti fra le istituzioni, gli enti e le associazioni delle due regioni"

 

  • a livello di legislazione regionale:
  1. l’art. 25 della Legge Regionale 8 settembre 1981, n. 68, che prevede finanziamenti per la tutela e la valorizzazione delle lingue e culture locali, tra cui il tedesco;
  2. la Legge Regionale 25/01/2002, n. 003 (Legge finanziaria 2002), che al punto 9 prevede tra l’altro "………finanziamenti regionali destinati…..all’obiettivo di ampliare la possibilità di apprendimento delle lingue europee….."

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